Messi
Competenze dell'ufficio
Attività Ufficio Messi Notificatori
L’Ufficio Messi si occupa della gestione totale della notificazione di atti di natura amministrativa e tributaria della propria Amministrazione e di tutte quelle che ne facciano apposita richiesta, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge.
La principale formalità della notificazione consiste nella consegna di una copia dell’atto da notificare nella residenza, dimora o domicilio del destinatario; la quale si esegue con l’intervento del messo notificatore, nella qualità di pubblico ufficiale, che tanto nell’originale che trattiene per restituirlo al richiedente, che nella copia da consegnare all’interessato, appone la relazione di notifica, che equivale ad un atto pubblico.
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario, e delle altre persone legittimate, o per incapacità o rifiuto a ricevere l’atto da parte di queste ultime, il messo notificatore deposita la copia nella Casa comunale, affigge avviso del deposito, nei modi prescritti, nella sede dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si perfeziona alla conclusione delle formalità descritte, e specificatamente dal giorno di spedizione della raccomandata, dove iniziano a decorrere gli effetti previsti.
Principale normativa di riferimento
Codice di Procedura Civile – Regolamento Comunale - R.D. 642/1907 – T.U. 1775/33 - T.U. 26/48 – D.P.R. 1229/59 – L. 5465/62 – D.P. R. 1199/71 - L. 349/73 – D.P.R. 349/73 - D.P.R. 600/73 – D.P.R. 602/73 – L. 180/78 – L. 890/82 – D.Lgs. 285/92 – L. 675/96 – L. 265/99 – D.Lgs. 267/2000.
L’Albo Pretorio è il luogo dove sono affissi gli atti emanati dal Comune e da Enti pubblici o privati, per i quali, per legge, è prevista la pubblicazione affinché gli stessi siano portati a conoscenza della cittadinanza.
Fra la molteplicità di atti che sono pubblicati, si evidenziano le deliberazioni comunali, le Determinazioni Sindacali e Dirigenziali, i bandi di concorso, le gare d’appalto, ecc..
Sono altresì pubblicati gli atti che sono notificati ai destinatari, ai sensi della normativa sull’irreperibilità.
Normativa
La durata della pubblicazione dei vari atti non è fissata da una norma generale, ma è disciplinata da numerose norme contenute nelle leggi riguardanti gli atti stessi, e dai relativi regolamenti, i quali stabiliscono il periodo di pubblicazione per ciascun atto o per determinate categorie di atti.
L’Ufficio Messi si occupa della gestione totale della notificazione di atti di natura amministrativa e tributaria della propria Amministrazione e di tutte quelle che ne facciano apposita richiesta, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge.
La principale formalità della notificazione consiste nella consegna di una copia dell’atto da notificare nella residenza, dimora o domicilio del destinatario; la quale si esegue con l’intervento del messo notificatore, nella qualità di pubblico ufficiale, che tanto nell’originale che trattiene per restituirlo al richiedente, che nella copia da consegnare all’interessato, appone la relazione di notifica, che equivale ad un atto pubblico.
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario, e delle altre persone legittimate, o per incapacità o rifiuto a ricevere l’atto da parte di queste ultime, il messo notificatore deposita la copia nella Casa comunale, affigge avviso del deposito, nei modi prescritti, nella sede dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si perfeziona alla conclusione delle formalità descritte, e specificatamente dal giorno di spedizione della raccomandata, dove iniziano a decorrere gli effetti previsti.
Principale normativa di riferimento
Codice di Procedura Civile – Regolamento Comunale - R.D. 642/1907 – T.U. 1775/33 - T.U. 26/48 – D.P.R. 1229/59 – L. 5465/62 – D.P. R. 1199/71 - L. 349/73 – D.P.R. 349/73 - D.P.R. 600/73 – D.P.R. 602/73 – L. 180/78 – L. 890/82 – D.Lgs. 285/92 – L. 675/96 – L. 265/99 – D.Lgs. 267/2000.
L’Albo Pretorio è il luogo dove sono affissi gli atti emanati dal Comune e da Enti pubblici o privati, per i quali, per legge, è prevista la pubblicazione affinché gli stessi siano portati a conoscenza della cittadinanza.
Fra la molteplicità di atti che sono pubblicati, si evidenziano le deliberazioni comunali, le Determinazioni Sindacali e Dirigenziali, i bandi di concorso, le gare d’appalto, ecc..
Sono altresì pubblicati gli atti che sono notificati ai destinatari, ai sensi della normativa sull’irreperibilità.
Normativa
La durata della pubblicazione dei vari atti non è fissata da una norma generale, ma è disciplinata da numerose norme contenute nelle leggi riguardanti gli atti stessi, e dai relativi regolamenti, i quali stabiliscono il periodo di pubblicazione per ciascun atto o per determinate categorie di atti.
Contatti dell'ufficio
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Messo Comunale |
Area | Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" |
Codice univoco di fatturazione | UF6T33 |
Responsabile | LEGNAZZI Luciano |
Indirizzo | Largo Marconi, 3 |
Telefono |
0381969852 |
Fax |
0381.96392 |
vigili@comune.cilavegna.pv.it |