Matrimonio Religioso
Scheda del servizio
Il matrimonio religioso viene celebrato secondo il rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano. Il matrimonio celebrato secondo il rito cattolico produce anche effetti civili e prende il nome di "matrimonio concordatario" in quanto si basa sul Concordato tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica.
Per contrarre matrimonio è necessario chiedere le pubblicazioni all'Ufficio di Stato Civile. Le pubblicazioni valgono sei mesi dalla data di eseguita pubblicazione: se il matrimonio non viene celebrato nei sei mesi previsti, le pubblicazioni scadono e devono essere ripetute.
Gli sposi devono, pertanto, presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune muniti di documento d'identità e richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal parroco (o dal Ministro di culto) che ha proceduto alle pubblicazioni religiose.
Concluso il periodo di pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni che dovrà essere consegnato al parroco (o al Ministro di Culto) che celebrerà il matrimonio.
Dopo la celebrazione della cerimonia il parroco (o il Ministro di Culto) compila l'atto di matrimonio e ne trasmette copia all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione e le relative comunicazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Codice Civile (Libro I - Titolo IV - Capo I)
Decreto Presidente della Repubblica 03.11.2000 n° 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n° 127".
Per contrarre matrimonio è necessario chiedere le pubblicazioni all'Ufficio di Stato Civile. Le pubblicazioni valgono sei mesi dalla data di eseguita pubblicazione: se il matrimonio non viene celebrato nei sei mesi previsti, le pubblicazioni scadono e devono essere ripetute.
Gli sposi devono, pertanto, presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune muniti di documento d'identità e richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal parroco (o dal Ministro di culto) che ha proceduto alle pubblicazioni religiose.
Concluso il periodo di pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni che dovrà essere consegnato al parroco (o al Ministro di Culto) che celebrerà il matrimonio.
Dopo la celebrazione della cerimonia il parroco (o il Ministro di Culto) compila l'atto di matrimonio e ne trasmette copia all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione e le relative comunicazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Codice Civile (Libro I - Titolo IV - Capo I)
Decreto Presidente della Repubblica 03.11.2000 n° 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n° 127".
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Area | Servizio 1 "Amministrazione Generale" | ||||||||||||||
Responsabile | Cuzzoni Laura | ||||||||||||||
Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||||
Telefono |
0381.668024 |
||||||||||||||
Fax |
0381.96392 |
||||||||||||||
elettorale@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Ultimo aggiornamento pagina: 16/02/2017 14:07:01