ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE

 

PROT. N. 006025 DEL 28.05.2009

 

OGGETTO: ORDINANZA N. 39 DEL 28.05.2009

 

IL SINDACO

 

 

PREMESSO che l’ASL di Pavia ha trasmesso a tutti i Comuni del territorio disposizioni specifiche per il contenimento della zanzara tigre con preghiera di predisporre ordinanza sindacale:

-         nei confronti degli insediamenti produttivi che effettuano, anche temporaneamente, detenzione di copertoni o che effettuano attività di rottamazione o demolizione di auto;

-         nei confronti della cittadinanza;

CONSIDERATA la potenziale pericolosità ed aggressività del virus Chikungunya che può essere trasmesso in natura da numerose specie di zanzare, ma soprattutto dalla zanzara tigre;

VISTO l’art.54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 

ORDINA

 

alla cittadinanza:

a) nei mesi primaverili ed estivi:
- non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc.) che possono raccogliere e trattenere acqua piovana;
- procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l’irrigazione, ecc.) con teli plastici o reti zanzariere;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi situati all’aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- pulire e trattare con prodotti larvicidi (dal 1° maggio al 30 ottobre ad intervalli di 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteo climatiche) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree (giardini, cortili, ecc.);

b) nei mesi invernali:
- svuotare e pulire accuratamente contenitori o recipienti posti all’esterno ed utilizzati per qualsiasi uso (raccolta di acqua piovana, ecc.) allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti della zanzara;
- eseguire due interventi adulticidi a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro contro le eventuali femmine svernanti utilizzando le comuni bombolette spray normalmente presenti in commercio nei seguenti luoghi:
° cantine;
° locale caldaia;
° locali pompe di sollevamento;
° solaio;
° vasche settiche;
° camere di ispezione di rete fognaria;

a ditte e/o officine che effettuano detenzione, anche temporanea, di copertoni

- conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all’aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana;

- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo maggio – ottobre trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteo climatiche) comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, la data e l’ora dell’intervento;

 

a ditte che effettuano attività di rottamazione o demolizione di auto

- provvedere ad eseguire nel periodo maggio – ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni a seconda delle condizioni meteo climatiche) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, la data e l’ora dell’intervento.

 

La violazione alla presente ordinanza comporterà la denuncia alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del codice penale.


Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

-         entro 30 giorni al Prefetto di Pavia;

-         entro 60 giorni al TAR Lombardia – Sezione di Milano.

 

Le Forze dell’Ordine, per quanto di specifica competenza, è incaricato dell’esecuzione e vigilanza della presente.

 

 

Cilavegna,  28.05.2009.

 

 

IL SINDACO

Giusto Fuga