CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AFFITTO ANNO 2009
Ritiro modulistica e presentazione domande presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico DAL 19 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2009.
La Regione Lombardia con delibera di Giunta n° 9280 del 08.04.09 ha approvato i criteri per l'assegnazione dei contributi a favore delle famiglie con un contratto d'affitto oneroso per l'anno 2009 .
I beneficiari del contributo sono i titolari di contratti di locazione di diritto privato, relativi ad immobili siti in Lombardia e occupati da uno o più nuclei familiari conviventi a titolo di residenza principale ed esclusiva; in caso di coabitazione potrà essere presentata una sola domanda di contributo.
L’accesso al contributo è determinato in rapporto alla composizione del nucleo familiare, della situazione socioeconomica del nucleo stesso e dall’ammontare del canone di locazione.
Possono richiedere il contributo:
a) Le persone che nell’anno 2009 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza e abitazione principale (per l’incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
b) I soggetti che occupano l’unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dalla normativa in materia.
I richiedenti devono avere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di un altro Stato. In quest'ultimo caso devono avere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno almeno biennale (compresi coloro con permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo), e che esercitano una regolare attività, anche in modo continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Inoltre devono essere residenti da almeno dieci anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia.
Requisiti per la partecipazione al bando
Ø nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
Ø nessun componente il nucleo familiare deve aver ottenuto l’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, né aver usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma, concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
Ø il contratto di locazione, registrato o in corso di registrazione al momento della presentazione della domanda, deve essere relativo ad unità immobiliari:
· non incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9
· con superficie utile netta interna non superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto.
Composizione del nucleo familiare
Per nucleo familiare s’intende quello composto:
· dai componenti la famiglia anagrafica quale risultante nello stato di famiglia, e cioè l’insieme “di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”
· dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.
La condizione socioeconomica del nucleo familiare è valutata non solo in riferimento al numero dei componenti il nucleo stesso, ma anche in rapporto a situazioni e difficoltà specifiche (presenza di persone con handicap, posizione lavorativa degli adulti, ecc.)
Situazione economica del nucleo familiare
La situazione economica del nucleo familiare è definita tenendo conto:
1) del reddito complessivo dell’intero nucleo familiare, risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita al 2008 (al netto dell’imposta IRPEF, delle spese mediche deducibili, le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni fino ad un massimo di € 2.582,00 annui, se effettivamente pagate)
2) del patrimonio dell’intero nucleo familiare riferito al 2008, comprensivo sia del patrimonio immobiliare (diritti reali di godimento posseduti dai soggetti su beni immobili: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, esclusa la “nuda proprietà”) sia di quello mobiliare (depositi bancari, postali, BOT e altri titoli di Stato, denaro affidato a società d’investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionaria)
Canone di locazione annuo
Ai fini della quantificazione del contributo si assume come riferimento l’importo del canone di locazione per l’anno 2009, così come risulta da un regolare contratto registrato ai sensi della normativa vigente, integrando l’importo del canone anche con le spese condominiali e di riscaldamento fino alla somma massima di € 516,00.
Il contributo non sarà erogato se di importo inferiore a € 100,00.