TARSU - Denuncia di cessazione


La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche. I Comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei fiuti usando come parametro l'80% della superficie catastale dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.

Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosidetti assimilati ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici.

 

GLI INTERESSATI

Sono tenuti a presentare la denuncia di cessazione tutti coloro che emigrano o trasferiscono l’attività in altre città.

 

IN CASO DECESSO DEL CONTRIBUENTE

La denuncia di cessazione o variazione deve essere presentata dagli eredi o dai conviventi.

 


Normativa di riferimento: Regolamento comunale per la disciplina dei servizi ci smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Termini per la presentazione dei documenti: La denuncia di occupazione/variazione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di occupazione dei locali.
In caso di cessazione o variazione che comporti un minore ammontare della tassa, l'abbuono del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data della denuncia.

Ufficio di competenza: Ufficio Tributi

Responsabile unità operativa: Dott. Marco Bagnoli
Responsabile: BIANCHI Roberta - Resp. Ufficio Tributi
Tel. 0381.668043
E-mail: tributi@comune.cilavegna.pv.it




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