Imposta Comunale sugli Immobili
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
- ICI -
L'Imposta Comunale sugli Immobili, abbreviata in I.C.I., è stata istituita con D.Lgs. del 30.12.1992 n. 504; è un'imposta diretta locale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica Italiana.
Il periodo di imposta è stabilito dall'anno solare, e dura quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento dell'imposta.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
CHI DEVE PAGARE, QUANDO E COME
Chi deve pagare: il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
Versamenti: a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 18 della Finanziaria 2001, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Qualora il contribuente ritenesse di essere facilitato nel calcolo, può fare riferimento all’aliquota e alle detrazioni deliberate per il corrente anno.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il termine previsto per l'acconto .
Il pagamento non va effettuato se l’imposta complessiva da versare è inferiore a Euro 2,07. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
NB: l'arrotondamento va effettuato esclusivamente sull'importo totale da versare.
SCADENZA PAGAMENTI
acconto 16 giugno
saldo 16 dicembre
È possibile versare il dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata
DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Il versamento deve essere effettuato sul C/C postale 88687041 intestato a: "Equitalia Esatri S.p.A. Cilavegna, con le seguenti modalità:
- presso gli uffici postali;
- tramite internet, collegandosi al sito www.esatri.it
- utilizzando il modello F24
Vedi anche:
Abolizione ICI abitazione principale ai sensi del Decreto Legge n° 93 del 21.05.2008
Regolamento comunale sugli immobili
Moduli:
- Richiesta equiparazione dell'immobile all'abitazione principale ai fini I.C.I. - anno 2011 .
Normativa di riferimento: D.Lgs. 504 del 31.12.1992
Regolamento comunale sugli immobili
D.L. n° 93 del 21.05.2008
D.L. n° 97 del 03.06.2008
Ufficio di competenza: Ufficio Tributi
Responsabile unità operativa: Dott. Marco Bagnoli
Responsabile: BIANCHI Roberta - Responsabile Ufficio Tributi
Tel. 0381.668043
E-mail: tributi@comune.cilavegna.pv.it