Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche


Il canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, abbreviato in C.O.S.A.P., si paga  per:

  • qualsiasi occupazione permanente per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
  • aree e spazi di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita o operi di fatto una servitu' di pubblico passaggio.

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.

Ogni tipo di occupazione di suolo pubblico deve essere preventivamente richiesta al Servizio "Polizia Locale" - ufficio Segreteria Servizio - , mediante apposita modulistica. Il Servizio "Polizia Locale" provvederà al rilascio della relativa autorizzazione e all'invio di copia della stessa alla Società che ha in gestione la riscossione del canone.

L'autorizzazione é necessaria anche quando l'occupazione é esente dal canone di occupazione suolo pubblico.

Occupazione permanente: é di carattere stabile o di durata pari all'anno e non necessitano di rinnovo annuale. Sono permanenti le occupazioni con:

  • passi carrabili,
  • chioschi;
  • bancarelle mercato;
  • aree distribuzione carburanti;
  • cavi e condutture

Occupazione temporanee: é di durata inferiore all'anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica.

Ai fini dell'applicazione del canone,  le strade, le aree e gli spazi sono classificate in due categorie in base alla loro importanza, come da elenco allegato al Regolamento comunale  relativo  

CHI DEVE PAGARE, COME E QUANDO

Chi deve pagare:

Il titolare dell'atto di autorizzazione o, in mancanza, l'occupante di fatto.

Nel caso di piu' occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, ogni contitolare dell'occupazione é tenuto al pagamento.

Versamenti:

La tariffa del canone é determinata sulla base di:

  • classificazione delle strade, suddivise in due categorie (vedere allegato al Regolamento Comunale);
  • entità dell'occupazione, espressa in metri quadri;
  • durata dell'occupazione, espressa in giorni/ore

La riscossione del canone é affidata alla Società "Luigi e Gerolamo Colombo S.r.l." - Via Buozzi 39 Vigevano - Tel. 0381 84776 che provvede ad inviare il bollettino per il versamento all'indirizzo del richiedente.

Per le occupazioni permanenti il canone si paga mediante versamento su c/c postale n°  13124276 intestato a Rag. Luigi e Gerolamo Colombo - Comune di Cilavegna  entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Per gli anni successivi al primo il versamento va effettuato nel mese di gennaio di ogni anno, semprechè non si verifichino variazioni nella consistenza dell'occupazione.

Per le occupazioni temporanee il canone si paga mediante versamento su c/c postale di cui sopra o mediante pagamento diretto con contestuale rilascio di quietanza entro il termine previsto per l'inizio delle occupazioni stesse.

Nel caso in cui le occupazioni temporanee non siano legate ad alcuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il pagamento va effettuato mediante versamento diretto.

Vedi anche:

Regolamento comunale C.O.S.A.P.

Tariffe 2007 


Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 (artt. 52 e 63)"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali"
Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 26.11.1998

Ufficio di competenza: Ufficio Tributi

Responsabile unità operativa: Dott. Marco Bagnoli
Responsabile ufficio: BIANCHI Roberta - Resp. Ufficio
Tel. 0381.66.80.43
E-mail: tributi@comune.cilavegna.pv.it




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